Vendita Complesso industriale dismesso (ex Rhodiatoce montefibre) –
Caserta in Via Europa, 1
Specifiche del Complesso:
- Superficie totale mq 162.000,00 di cui 47.000,00 mq coperti (fabbricati industriali);
- I corpi di fabbrica hanno superficie edificata pari a mq 111.360,00 di cui 93.705,00 mq fuori terra e 17.655,00 entro terra;
- Volume edificato mc 530.496,00;
- L’intero complesso è stato oggetto di bonifica da amianto ed è stato legittimato con provvedimento regione Campania settore u.o.d. 08 quale sito non contaminato rimosso dal piano regionale di bonifica (p.r.b.);
- Attualmente, parte della superficie non edificata per un totale di mq 53.000,00 (di cui 6.000,00 mq ubicati sul lato opposto alla Via Europa) rientra nelle aree oggetto di pubblico avviso (per avvio del procedimento di variante al p.u.c. Relativo al Nuovo collegamento in sede propria per la stazione alta velocità di Afragola e la rete metropolitana di Napoli. Tracciato fondamentale Afragola centro/Carlo III” disponibile sul sito del comune di Casoria. (prot. 55276/2023 del 10.08.2023);
- L’intera consistenza immobiliare (volumi edificati) è urbanisticamente legittima.
Il Complesso rientra, secondo le NTA del P.U.C. e relativo Certificato di Destinazione Ubicazione, ad oggi avente validità e di seguito richiamato in “Zona Bp3 – Ambiti di Rigenerazione Urbana Integrata (art. 8.f)”.
- Assenza di Vincoli paesaggistici, storici, artistici, monumentali ed archeologici; Fasce di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale ed elettrodotti;
- Esiste Vincolo per parte delle particelle terreni, relativo alle fasce di rispetto delle acque pubbliche e dai pozzi;
- Le Aree sono definite nell’art. 8.f: “……per adiacenza con sistemi di attrezzature e nodi di interscambio modale…..strategiche per la riforma dell’intera città”.
- All’interno della zona Bp3, il piano, nel rispetto di quanto enunciato al precedente comma, specifica e promuove azioni di riforma volte a:
a) Insediare funzioni di tipo pregiato;
b) Assegnare importanza alla presenza e alla cura degli spazi aperti, con funzioni pubbliche di servizio alla città;
c) Verificare l’immissione di residenza di trasferimento dagli insediamenti precedentemente individuati nonché la immissione di funzioni direzionali e produttive compatibili con il contesto.
- Nelle trasformazioni delineate, andranno rispettati i seguenti parametri:
a) Almeno il 50% delle superfici territoriali di ogni singolo comparto attuativo dovrà essere destinato a urbanizzazioni non edificate (viabilità, spazi pubblici, parchi e giardini, parcheggi alberati), cedute all’amministrazione come standard urbanistici di quartiere ai sensi del D.M. 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982;
b) Almeno il 60% delle aree incluse nel sub-ambito di attuazione, siano esse ricomprese nel suddetto 50% di aree cedute o, in alternativa, costituiscano pertinenza non edificata inclusa nei lotti fondiari, deve essere sistemata a verde, conservando gli impianti arborei preesistenti di valore e assicurando condizioni di Permeabilità (P=0,60);
c) Sono ammessi interventi di sostituzione edilizia, ove si motivi che, non sia tecnicamente opportuno il recupero edilizio, con esclusione dei casi in cui aree e complessi rivestano carattere storico testimoniale; devono essere utilizzate tecnologie volte a ridurre il consumo energetico.
- In ogni caso:
a) Le qualità edificate, siano esse di recupero o di nuova costruzione, dovranno assicurare per ciascun comparto attuativo il rispetto di tutti i parametri urbanistici nel seguito elencati: Volumetria massima non superiore a quella esistente, UT= 0,50 mq/mq, IT= 1,70 c/mq;
b) La morfologia degli edifici potrà essere diversa da quella preesistente, purché nel progetto siano integrati gli elementi di archeologia industriale;
c) Non è consentita l’immissione di nuove quantità residenziali ma solo l’eventuale trasferimento di funzioni residenziali di delocalizzazione dalle zone A, Br1, Bp2.r., e comunque senza superare il tetto del 70% della SL totale del complesso da realizzare.
Le previsioni di cui sopra, relative al comma precedente, devono essere combinate in modo da formare distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando eventuali integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture.
8.f.5 – I piani attuativi dovranno almeno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione.
8.f.6 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali:
Servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico (S);
Residenza (R), con le limitazioni precedentemente statuite;
Artigianale (Pi), limitatamente alle attività con Sul non superiore a 250 mq; Produttivo-direzionale (Pd);
Produttivo-commerciale (Pc), limitatamente alle strutture di media distribuzione, con superficie di vendita non superiore a 2500 mq;
Produttiva turistico-ricettiva (Pr);
Per la Mobilità (M), con riferimento alle esigenze di riforma insediativa degli aggregati esistenti.
E’ consentita la permanenza di altre attività produttive se in attività alla data di adozione del Puc, in regola dal punto di vista ambientale e legittimamente realizzate o munite di titolo abilitativo in sanatoria.
8.f.7 – Almeno il 30% delle nuove quantità residenziali previste in ogni intervento saranno destinate all’insediamento di “housing sociale” secondo la definizione fornita dal Dm 22.04.2008.
8.f.8 – Tutte le trasformazioni e gli usi ammissibili sono subordinati alla caratterizzazione ambientale delle aree e al rispetto dei Piani di bonifica che saranno eventualmente richiesti.
In fase attuativa, saranno dunque ammesse le sole funzioni compatibili con lo stato d’inquinamento eventualmente rilevato in ogni area e alle sue possibilità di bonifica.
Con intervento diretto, sono ammissibili esclusivamente interventi atti a mantenere e consolidare le strutture edilizie esistenti e conservare il patrimonio vegetazionale presente nei siti industriali dismessi.
8.f.10 – È facoltà presentare proposte progettuali, da sottoporre a procedura negoziata di evidenza pubblica, nella quale sulla base di motivate esigenze socioeconomiche e di sostenibilità finanziaria, siano concertate quantità residenziali aggiuntive (non di trasferimento), fermi restando:
a) Il limite di utilizzazione territoriale;
b) La caratterizzazione del tipo “social housing” ai sensi del Dm 22.4.2008;
c) Il tetto del 20% della SL realizzabile all’interno dell’ambito di intervento.
L’evidenza pubblica della procedura negoziata sarà assicurata mediante l’organizzazione di incontri di concertazione aperti agli stakeholders e all’intera cittadinanza.